Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1319 del 4 febbraio 1994
ECLI:IT:CASS:1994:1319PEN
Massima
Massima ufficiale
I giocattoli pirici e i fuochi artificiali devono essere compresi nel materiale esplodente di cui all'art. 678 cod. PEN.. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di sentenza pretorile, la quale aveva escluso che il materiale pirotecnico possa essere ricondotto nella categoria delle "materie esplodenti", prevista dall'art. 678 citato, ed aveva ritenuto che debba, invece, trovare applicazione l'art. 47 del T.U.L.P.S. n. 773 del 1931, in cui figura l'espressione "fuochi artificiali").
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