Cassazione civile Sez. Trib. sentenza n. 21509 del 12 novembre 2004

ECLI:IT:CASS:2004:21509CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di imposta di registro, nel caso di aumento di capitale sociale con conferimento di denaro, all'applicazione dell'imposta proporzionale, ai sensi dell'art. 4 della tariffa, parte prima, allegata al dPR 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportate dall'art. 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488), non osta la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE, come modificata dalla direttiva n. 85/303/CEE. Da un lato, infatti, l'art. 4 della direttiva, nel sottoporre ad imposizione l'aumento di capitale mediante conferimento di "beni di qualsiasi natura", va inteso nel senso di comprendere, in quest'ultima ampia dizione, anche il denaro; dall'altro, l'art. 7, nell'esentare dal prelievo fiscale alcune operazioni relative alle azioni, non include in tale previsione le operazioni di capitalizzazione in sé considerate, le quali, pertanto, rientrano nella previsione del citato art. 4. Nè vale, d'altro canto, invocare in contrario l'art. 2342 cod. civ., giacché se è vero che tale norma considera distintamente i conferimenti in denaro e i conferimenti di beni in natura e di crediti, è vero anche che, nell'ambito della disciplina dell'oggetto dei conferimenti nella società per azioni, tale distinzione risulta realizzata non già mediante l'uso del termine generico "bene" ovvero dell'espressione "bene di qualsiasi natura", bensì con l'indicazione "beni in natura", chiaramente riferita ad una particolare categoria di beni che, in quanto tale, si contrappone al "denaro" e ai "crediti". Non vale neppure invocare il tenore dell'art. 5 della citata direttiva n. 69/335/CEE, secondo cui l'imposta sui conferimenti è da liquidarsi sul "valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci", non potendosene far discendere la limitazione dell'applcabilità dell'imposta ai soli conferimenti di beni in natura con conseguente esclusione di quelli fatti esclusivamente in numerario, stante la formulazione volutamente ampia e comprensiva, volta a realizzare l'introduzione negli Stati membri di una regola valida per qualsiasi tipo di conferimento astrattamente possibile.

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