Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 755 del 2011

ECLI:IT:TARLE:2011:755SENT

Massima

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La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento espropriativo ai proprietari delle aree interessate, prevista dall'art. 16, comma 4, del d.p.r. 327/2001, comporta l'illegittimità o addirittura la nullità della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, a prescindere dalla tempestività dell'impugnazione, in quanto la partecipazione del privato al procedimento è essenziale per consentirgli di orientare la progettazione dell'intervento pubblico verso soluzioni maggiormente compatibili con i suoi interessi. L'inserimento dell'opera nella programmazione dei lavori pubblici non può surrogare tale obbligo di comunicazione, non essendo idoneo a rendere sostanzialmente inutile la partecipazione del privato, né può rilevare la successiva comunicazione dell'approvazione del progetto definitivo, in quanto finalizzata alla mera informazione della conclusione del procedimento e non all'attivazione delle facoltà partecipative. Pertanto, in assenza della comunicazione di avvio del procedimento, tutti gli atti del procedimento espropriativo, a partire dalla delibera di approvazione del progetto definitivo, devono essere annullati, non potendo trovare applicazione la previsione dell'art. 21-octies, comma 2, della legge 241/1990, in quanto la violazione delle norme sul procedimento non esclude l'annullabilità del provvedimento conclusivo, data la discrezionalità che connota le scelte urbanistiche.

Sentenza completa

N. 00325/2008
REG.RIC.

N. 00755/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00325/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 325 del 2008, proposto da:
Invidia Maria, rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Montinari, Barbara Renna, con domicilio eletto presso Barbara Renna in Lecce, via G. Oberdan n. 11;

contro

Comune di Torchiarolo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del processo verbale redatto l'11.02.2008 con cui il Comune di Torchiarolo,previa redazione dello stato di consistenza,si è immesso nel possesso del terreno di proprietà della ricorrente in località Lendinuso censito nel NCT al foglio 7 part.lla 1030; degli atti e provvedimenti amministrativi indicati solo per estremi nel …

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