Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3284 del 7 aprile 1994

ECLI:IT:CASS:1994:3284CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, e` inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. nei confronti del decreto di appello emesso in sede di reclamo contro il provvedimento adottato del tribunale sulla istanza di revoca del liquidatore, atteso che il provvedimento del tribunale, come quello della corte di appello, anche quando dichiari l'inammissibilita` del reclamo, ha natura ordinatoria, correlata alle caratteristiche proprie del provvedimento di nomina del liquidatore, il quale e` revocabile ed insuscettibile, quindi, di passare in giudicato.    conforme: Sen 12/07/1990 7212 sez 1 Civ Sen 20/11/1989 4952 Civ

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