Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9032 del 15 aprile 2010

ECLI:IT:CASS:2010:9032CIV

Massima

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La cancellazione dal registro delle imprese di una società di persone comporta la perdita della sua limitata soggettività giuridica e, conseguentemente, della capacità processuale, con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2004. Pertanto, il ricorso per cassazione proposto da una società di persone successivamente alla sua cancellazione dal registro delle imprese deve essere dichiarato inammissibile. Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione è che la cancellazione dal registro delle imprese di una società di persone determina la cessazione della sua limitata soggettività giuridica e, di conseguenza, della sua capacità processuale, con efficacia retroattiva a partire dal 1° gennaio 2004. Ciò comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da una società di persone successivamente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, in quanto la società ha perso la propria legittimazione processuale. La Corte motiva tale principio richiamando il recente orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese di una società di persone produce gli stessi effetti di perdita della soggettività giuridica e capacità processuale previsti per le società di capitali e cooperative. Pertanto, una volta cancellata dal registro, la società di persone non può più stare in giudizio, nemmeno in sede di legittimità. Questa massima giuridica si fonda sull'esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici e la coerenza dell'ordinamento, evitando che società prive di soggettività possano ancora agire in giudizio. Il principio si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2004, data individuata dalle Sezioni Unite come spartiacque per gli effetti della cancellazione dal registro delle imprese sulle società di persone.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI ((omissis)) - Presidente

Dott. FILADORO Camillo - Consigliere

Dott. FEDERICO Giovanni - rel. Consigliere

Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere

Dott. TALEVI Alberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14771/2006 proposto da:

F.T.S. FE. TE. SO. SAS (OMESSO) in persona del rappresentante legale pro tempore Sig. DI. GI. LU. , F.T.S. 2. FE. TE. SO. 2. SAS (OMESSO) in persona del rappresentante legale pro tempore Sig. DI. GI. LU. , elettivamente domiciliate in ROMA, VIA OTTAVIANO 66, presso lo studio dell'avvocato BOTTONI MAURO, che le rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

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