Cassazione penale Sez. I sentenza n. 503 del 24 febbraio 2000

ECLI:IT:CASS:2000:503PEN

Massima

Massima ufficiale
Qualora sia pendente impugnazione avverso il decreto di applicazione di una misura di prevenzione spetta al giudice dell`impugnazione, e non al tribunale che ha emesso la decisione di primo grado, la competenza ad adottare gli eventuali provvedimenti di modifica delle prescrizioni, ai sensi dell`art.7, comma secondo, della legge 27 dicembre 1956 n.1423, nulla rilevando in contrario il disposto di cui al successivo art.7 bis della stessa legge, atteso che la competenza funzionale da questo attribuita al tribunale riguarda solo l`ipotesi dei temporanei permessi per motivi di salute. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C., pur annullando, per altre ragioni, il provvedimento con il quale la corte d`appello aveva autorizzato l`interessato ad allontanarsi dal comune di soggiorno obbligato per ragioni di lavoro, ha affermato che correttamente la stessa corte d`appello si era ritenuta competente ad adottarlo).     conforme: Sen 18/02/1999 6599 sez 1 Pen Sen 28/05/1999 3085 sez 1 Pen Sen 19/01/1996 6056 sez 1 Pen

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