Cassazione penale Sez. II sentenza n. 21084 del 17 maggio 2023

ECLI:IT:CASS:2023:21084PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nell'esaminare i ricorsi proposti avverso la sentenza di appello che ha rideterminato la pena inflitta agli imputati, afferma che: 1. In tema di determinazione della pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può porre riparo, versandosi in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, non essendo superabile il limite del divieto della "reformatio in peius". 2. La mancanza dell'indicazione degli aumenti di pena pecuniaria per ciascun reato avvinto dal vincolo della continuazione è conseguenza della scelta delle parti, favorevole all'imputato, di infliggere gli aumenti ex art. 81 cpv. c.p. unicamente sulla reclusione. 3. La Corte di appello, nel riportare in senso "grafico" le conclusioni del giudice di primo grado, ha chiarito che il concordato e la pena inflitta devono intendersi limitati esclusivamente ai capi di imputazione per i quali vi è stata condanna, trattandosi di una ipotesi di correzione di errore materiale del dispositivo della sentenza impugnata. 4. Le censure relative alla qualificazione giuridica dei fatti e alla valutazione degli elementi costitutivi dei reati sono inammissibili o manifestamente infondate, in quanto volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa ricostruzione degli eventi, estranea al sindacato di legittimità. 5. La mancata concessione delle attenuanti generiche è adeguatamente motivata dal richiamo ai numerosi precedenti penali dell'imputato, trattandosi di un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, purché esente da vizi logici o contraddittorietà. 6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi - Presidente

Dott. BORSELLINO Maria Daniel - Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovann - rel. Consigliere

Dott. CERSOSIMO Emanuele - Consigliere

Dott. SARACO Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni di cui alla requisitoria del Pubblico Ministero
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, c…

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