Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Pescara sentenza n. 232 del 2015

ECLI:IT:TARPE:2015:232SENT

Massima

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Il pagamento annuale dell'imposta di pubblicità e la presentazione della relativa dichiarazione, senza che l'amministrazione comunale abbia mai eccepito la decadenza del titolo concessorio, comportano la proroga tacita e consensuale del rapporto concessorio per l'installazione e il mantenimento di impianti pubblicitari, anche in assenza di un formale provvedimento di rinnovo della concessione. L'amministrazione comunale non può pertanto negare la voltura della concessione in favore dell'avente causa, in quanto il rapporto concessorio risulta ancora in essere per effetto della proroga tacita. Il diniego di accoglimento della proroga, privo di una motivazione espressa che ne giustifichi la revoca, è illegittimo. Il principio di tutela dell'affidamento del concessionario e di buon andamento dell'azione amministrativa impongono il riconoscimento della proroga tacita del rapporto concessorio, anche in assenza di un formale provvedimento di rinnovo, quando l'amministrazione abbia tacitamente accettato il pagamento annuale dell'imposta di pubblicità e la presentazione della relativa dichiarazione da parte del concessionario, senza contestarne la decadenza del titolo. La voltura della concessione in favore dell'avente causa deve pertanto essere consentita, in quanto il rapporto concessorio risulta ancora in essere per effetto della proroga tacita.

Sentenza completa

N. 00300/2014
REG.RIC.

N. 00232/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00300/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 300 del 2014, proposto da:
Ipas S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, Via Lo Feudo 1;

contro

Comune di Lanciano, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, Via Lo Feudo 1; Comune di Lanciano -Settore Programmazione Urbanistica-S.U.E.R.;

per l'annullamento

della nota prot. n. 35653 del 24 luglio 2014, con la quale il Dirigente del Settore 4° Programmazione Urbanistica del Comune di Lanciano ha …

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