Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22811 del 13 agosto 2024

ECLI:IT:CASS:2024:22811CIV

Massima

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L'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa, che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge economicamente più debole. Esso deve essere riconosciuto, in presenza di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio. L'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale. Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, ma tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Vero che solo un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio presente al momento del divorzio fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari giustifica il riconoscimento di un assegno "perequativo", cioè di un assegno tendente ad attenuare e rendere accettabile tale squilibrio in base a parametri di giustizia distributiva applicabili anche in sede di crisi familiare (ove i benefici si siano accumulati sul patrimonio o sul reddito di uno solo dei coniugi), ma ovviamente non più tendente a mantenere il pregresso tenore di vita matrimoniale. Infatti, in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere giustificato soltanto da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio - Presidente

Dott. MELONI Marina - Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere-Relatore

Dott. VAROTTI Luciano - Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17893/2023 R.G. proposto da:
In.Cr., rappresentato e difeso dall'avvocato Pu.Fa. (Omissis) unitamente all'avvocato Ol.Ro. (Omissis),
-ricorrente-
contro
Pe.Lo., rappresentata e difesa dall'avvocato Sa.Gi. (Omissis) ,
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 870/2023 depositata il 01/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d'Appello di Bari, con sentenza n. 870/2023, pubblicata il…

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