Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15962 del 18 luglio 2007

ECLI:IT:CASS:2007:15962CIV

Massima

Massima ufficiale
In caso di comproprietà di partecipazioni azionarie, l'impugnazione di una deliberazione asssembleare può essere proposta esclusivamente dal rappresentante comune indicato nell'art. 2347 cod. civ. e non dal singolo comproprietario, carente del potere d'impugnare così come di quello di esercitare il diritto d'intervento e di voto in assemblea. (Rigetta, App. Milano, 31 Gennaio 2003).

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