Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3085 del 21 aprile 1986

ECLI:IT:CASS:1986:3085PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 185 comma secondo cod. proc. pen. prevede il carattere insanabile della nullità collegata all'omessa citazione dello imputato. Si tratta d'una norma che ha riguardo a tutte le situazioni connesse alla vocatio in judicium, posto che la emissione del decreto di citazione a giudizio non esaurisce la "citazione dell'imputato"; sicché la nullità opera non solo quando - per inosservanza delle prescrizioni riguardanti la identificazione dell'imputato, la indicazione del giorno e dell'ora di comparizione - difettino i presupposti essenziali della vocatio in judicium, ma anche nel caso di notificazione invalida, che equivale ad omessa citazione.

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