Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3828 del 28 aprile 1984

ECLI:IT:CASS:1984:3828PEN

Massima

Massima ufficiale
La disciplina susseguente e conseguente alla sentenza n.. 224 del 21 luglio 1983 della corte costituzionale - con la quale è stata formalmente dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.. 512 cod. proc. pen., come sostituito dall'art.. 134 legge 3 novembre 1981 n.. 689, nella parte in cui esclude il diritto dello imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art.. 152, comma secondo cod. proc. pen., avverso la sentenza del pretore, del tribunale e della corte d'assise che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia o prescrizione - è applicabile anche ai fatti e agli atti compiuti sotto la vecchia disciplina che non abbiano ancora prodotto tutti i loro possibili effetti -. pertanto, quando sia stato proposto ricorso per cassazione, avverso sentenza pretorile di proscioglimento dell'imputato per estinzione del reato per amnistia, in epoca anteriore alla precitata sentenza n.. 224 della corte costituzionale e la fase processuale attinente al giudizio di legittimità non si sia ancora esaurita, tale ricorso si converte in appello e deve essere rimesso all'organo giudiziario competente "ratione loci". .

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.