Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 416 del 2020

ECLI:IT:TARMI:2020:416SENT

Massima

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Il permesso di costruire in deroga di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 è un istituto di carattere eccezionale rispetto all'ordinario titolo edilizio, che rappresenta l'espressione di un potere ampiamente discrezionale dell'amministrazione comunale, la quale è chiamata a operare una comparazione tra l'interesse pubblico al rispetto della pianificazione urbanistica e quello del privato all'attuazione dell'interesse costruttivo. La valutazione di interesse pubblico della realizzazione di un intervento in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico è espressione di tale discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo nei ristretti limiti della manifesta illogicità e dell'evidente travisamento dei fatti. Tuttavia, il procedimento di rilascio del permesso di costruire in deroga, pur riconoscendo il necessario spazio di discrezionalità alla pubblica amministrazione, risulta funzionale alla stipula di una convenzione che, benché con peculiarità proprie, è ascrivibile all'ampio genus negoziale. Pertanto, in tale contesto, trovano applicazione i principi di correttezza e buona fede che informano la fase precontrattuale, imponendo alle parti un comportamento leale al fine di pervenire alla conclusione del programma individuato. La violazione di tali doveri di correttezza e buona fede da parte dell'amministrazione comunale, valutata nel suo complesso e a prescindere dall'indagine sulla legittimità dei singoli provvedimenti, può dar luogo a responsabilità precontrattuale ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., con conseguente obbligo di risarcimento del danno. Tuttavia, nel caso di specie, la condotta dell'amministrazione comunale, pur non sempre tempestiva, non è risultata contraria ai principi di correttezza e buona fede, essendosi limitata a richiedere l'integrazione documentale necessaria per il completamento dell'istruttoria e il rilascio del titolo edilizio, senza impedire indebitamente la stipula della convenzione.

Sentenza completa

Pubblicato il 04/03/2020

N. 00416/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01472/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1472 del 2017, proposto da
Bronzine s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Monti, Lorenzo Spallino, con domicilio eletto presso l’avvocato Giovanni Monti, con studio ubicato in Milano, Galleria San Babila, n. 4/A;

contro

Comune di Casatisma, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso l’avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con studio ubicato in Milano, via Larga, n. 23;

per

- l’accertamento della violazione dei doveri di co…

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