Cassazione penale Sez. I sentenza n. 145 del 26 gennaio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:145PEN

Massima

Massima ufficiale
Nella semplice partecipazione criminosa l'accordo è limitato alla realizzazione di uno o più reati e si esaurisce dopo la realizzazione degli stessi, mentre il delitto di associazione per delinquere - autonomo rispetto ai delitti programmati - si configura in un accordo di carattere generale e continuativo diretto all'attuazione di una serie indeterminata di delitti, ossia in un programma criminoso che precede e contiene l'accordo diretto alla realizzazione dei singoli crimini, accordo che permane dopo la consumazione di ciascuno di essi. Quindi, l'elemento distintivo dell'associazione per delinquere è dato essenzialmente dalla permanenza del vincolo associativo e dall'"affectio societatis scelerum", ossia dalla consapevolezza degli associati di avere assunto siffatto vincolo. La prova di simili società, mancando ovviamente un atto costitutivo, può e deve essere desunta da "facta concludentia".

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