Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1712 del 13 maggio 1996

ECLI:IT:CASS:1996:1712PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai sensi dell`art. 4 bis ord. penit., (legge 26 luglio 1975 n. 354) modificato dall`art. 15 legge 7 agosto 1992, n. 356 e` esclusa la possibilita` di concessione delle misure alternative e della liberazione condizionale nel caso che il richiedente, condannato per uno dei reati ivi previsti, non si trovi nelle condizioni di collaboratore di giustizia previste dall`art. 58 ter ord. penit.. E` vero che la Corte Costituzionale - con sentenze 357/94 e 68/95 - ha esteso la possibilita` di applicazione dei suddetti benefici anche ai condannati, non piu` collegati con la criminalita` organizzata, che si trovino nell`impossibilita` di collaborare per il minimo ruolo da loro svolto nella commissione del reato o per il gia` avvenuto accertamento di fatti o di responsabilita`, ma e` pur vero che tale giudizio non puo` essere censurato in sede di legittimita`, qualora il giudice di merito, procedendo alla valutazione degli elementi acquisiti agli atti, abbia escluso con adeguata motivazione che il condannato si trovi nelle condizioni di poter usufruire dei benefici richiesti.   da vedere: Sen 04/07/1995 2034 sez 1 Pen

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