Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 40613 del 30 ottobre 2008

ECLI:IT:CASS:2008:40613PEN

Massima

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La motivazione dell'ordinanza cautelare deve contenere una valutazione critica e argomentata degli elementi indiziari, singolarmente considerati e complessivamente valutati, al fine di fornire una sintesi logica e valutativa che consenta alle parti e al giudice dell'impugnazione di comprendere le ragioni poste a fondamento dell'apprezzamento della gravità del quadro indiziario. La mera elencazione descrittiva di elementi di fatto, come la trascrizione del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, senza la necessaria valutazione del loro valore indiziante, costituisce una motivazione apparente, che non assolve allo scopo principale della motivazione. Il giudice del riesame, ai sensi dell'ampio potere-dovere assegnatogli dall'articolo 309 c.p.p., comma 9, ha l'obbligo di procedere alla verifica di tutti gli aspetti rilevanti che legittimano la misura cautelare adottata e, in caso di riconferma, di integrare la motivazione mancante o difettosa del provvedimento del giudice per le indagini preliminari. Tuttavia, tale principio di integrazione non può trovare applicazione laddove la motivazione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare sia a sua volta carente di una valutazione degli elementi indiziari, singolarmente assunti o complessivamente considerati. In tali casi, l'unico concreto riferimento fattuale del provvedimento del Tribunale del riesame è costituito dal rinvio ai capi di imputazione, ossia alle ipotesi accusatorie in ordine a cui occorre motivare la presenza di gravi indizi di colpevolezza. La carenza motivazionale non può essere minimamente attenuata dal riferimento alla "esplicita rinuncia a far valere i motivi di riesame nel merito", giacché la richiesta di riesame è interamente devolutiva dei presupposti della misura cautelare e il richiedente non può limitare l'ampiezza del giudizio a determinati profili del provvedimento impositivo.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MILO Nicola - Presidente

Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FR. Va. , n. a (OMESSO);

avverso l'ordinanza ex articolo 309 del tribunale di Bari, emessa in data 17.4.2008;

- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;

- udita la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;

- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

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