Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6047 del 27 febbraio 1995

ECLI:IT:CASS:1995:6047PEN

Massima

Massima ufficiale
Il giudice per le indagini preliminari, il quale ritenga di non potere accogliere la richiesta del P.M. di emissione del decreto penale di condanna, non puo` che optare - a norma dell`art. 459 cod. proc. pen. comma terzo - tra l`alternativa di restituire gli atti allo stesso P.M. o pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell`art. 129 cod. proc. pen.. (Nell`uso di specie il G.I.P. presso la Pretura, ritenendo di non poter emettere il decreto penale per non essere certe le generalita` dell`imputato, aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere per essere ignoto l`autore dello stesso.  La Suprema Corte - rilevando incidentalmente che le generalita` dell`imputato, ove fossero risultate effettivamente erronee, si sarebbero potute rettificare ex art. 130 cod. proc. pen. - ha accolto il ricorso del P.M. ed ha annullato l`impugnata sentenza con conseguente rimessione degli atti alla competente Pretura Circondariale, osservando che il G.I.P. non aveva altra scelta che quella di restituire gli atti al P.M., mentre non poteva pronunciare una sentenza di non doversi procedere per essere ignoto l`autore del fatto).

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