Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 20907 del 18 luglio 2023

ECLI:IT:CASS:2023:20907CIV

Massima

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Il provvedimento del giudice del registro, ex art. 2191 cod. civ., di cancellazione della "iscrizione" di vicende societarie "avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge" ha natura dichiarativa e non decisoria, non assume carattere definitivo ed è inidoneo a divenire giudicato. Pertanto, tale provvedimento, pur ripristinando la situazione precedente all'indebita iscrizione, non impedisce la dichiarazione di fallimento della società, in quanto la legge di riforma del diritto delle società non ha modificato la residua disciplina della pubblicità nel registro delle imprese e il termine di un anno previsto dall'art. 10 l. fall. per la dichiarazione di fallimento decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, fatta salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente. Inoltre, l'onere della prova del ricorrere dei requisiti di esenzione dal fallimento previsti dall'art. 1, comma 2, l. fall. ricade sul debitore, il quale non può avvalersi della documentazione relativa al trust liquidatorio istituito dalla società, in quanto il trust è entità giuridica distinta dalla società stessa. Infine, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente a verificare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, senza che assumano rilievo eventuali pronunce giurisdizionali precedenti relative alla situazione esistente al momento dell'istituzione del trust.

Sentenza completa


REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
MAGDA CRISTIANOPresidente
GUIDO MERCOLINOConsigliere
ALBERTO PAZZIConsigliere-Rel.
PAOLA VELLAConsigliere
ANDREA FIDANZIAConsigliere
Oggetto:
Reclamo avverso
sentenza dichiarativa
di fallimento
Ud.12/04/2023 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9725/2020 R.G. proposto da:
CASTELLI STEFANO, elettivamente domiciliato in Roma, via Caio
Mario n. 8, presso lo studio dell’Avvocato Leonardo Pallotta, che lo
rappresenta e difende, unitamente all'Avvocato Guido Luigi
Battagliese, giusta procura speciale in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
FINO 2 SECURITISATION s.r.l., con sede in Milano, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma,…

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