Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia sentenza n. 1089 del 2012

ECLI:IT:TARBS:2012:1089SENT

Massima

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La cessione volontaria di un bene immobile da parte del privato all'amministrazione comunale, in attuazione di un accordo sostitutivo di provvedimento ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990, costituisce una convenzione urbanistica che disciplina i reciproci rapporti tra le parti e determina l'assetto di una parte del territorio. Tale convenzione, di natura negoziale e onerosa, può prevedere l'obbligo del privato di cedere aree al Comune, ovvero di versare somme di denaro a titolo di monetizzazione, in alternativa alla cessione. La mancata presentazione del piano di lottizzazione entro il termine stabilito nella convenzione, per causa non imputabile al privato, non comporta l'applicazione dell'art. 1359 c.c. sulla condizione che si considera avverata per colpa della parte, in quanto la convenzione urbanistica disciplina espressamente l'ipotesi del mancato rispetto del termine, prevedendo il pagamento di un corrispettivo monetario. L'amministrazione comunale, pertanto, può legittimamente richiedere il pagamento del corrispettivo pattuito, senza che ciò integri un indebito arricchimento o una violazione del principio di buona fede. La scelta dell'amministrazione comunale di non consentire la monetizzazione delle aree da cedere a standard urbanistico, in sede di approvazione del piano di lottizzazione, rientra nella sua discrezionalità tecnico-amministrativa e non è censurabile se non per manifesta irragionevolezza o illogicità. La disparità di trattamento rispetto ad altri piani di lottizzazione, ove sia stata consentita la monetizzazione, non integra di per sé un vizio di eccesso di potere, in assenza di evidenti profili di irrazionalità o irragionevolezza della scelta operata.

Sentenza completa

N. 01062/2002
REG.RIC.

N. 01089/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01062/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1062 del 2002, proposto da:
((omissis)), ((omissis)) rappresentati e difesi dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso il loro studio Brescia, Via Romanino n. 16;

contro

Comune di Polpenazze del Garda, rappresentato e difeso dall’avv.to ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Via della Stazione n. 37;

per l'annullamento

- DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE IN DATA 30/9/2002 N. 31, DI ADOZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE;

- DELLA NOTA DELL’11/7/2002;

- DELLA DETERMINAZIONE 31/8/2002 N. 2145;

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