ECLI:IT:CASS:2002:15966PEN
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
F. S. veniva dalla Corte di Appello di Bari dichiarato colpevole del reato di contrabbando di 80 gr. di t.l.e., e in concorso di attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, era condannato alla pena di L. 200.000 di multa.
Avverso la decisione (15.1.2001) ricorreva per cassazione il procuratore generale presso la Corte di Appello di Bari (così convertito il relativo atto d'appello), che richiedeva l'annullamento della sentenza sul punto in cui l'imputato era stato assolto per il commesso reato di evasione I.V.A. all'importazione. Osservava che, in considerazione del fatto che il legislatore aveva espressamente escluso dalla depenalizzazione i fatti di contrabbando relativi a tabacchi lavorati esteri; e avuto riguardo alla "inscindibile connessione" dell'evasione I.V.A. di importazione con il delitto di contrabbando doganale dei t.l.e.: quest'ultima ipotesi doveva essere considerata ancora …
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