Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3543 del 8 marzo 1989

ECLI:IT:CASS:1989:3543PEN

Massima

Massima ufficiale
La rilevanza penale delle violazioni finanziarie, punite con la sola ammenda, e` stata eliminata - anche se nell'ipotesi aggravata sia prevista la detenzione - dalla norma di cui all'art. 39 legge 24 novembre 1981, n. 689 ("modifiche al sistema penale"), che ha stabilito essere - siffatte violazioni - soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. tale disposizione, non rinviando all'art. 32 della legge, ha carattere di specialita` rispetto a quest`ultima; specialita` che non consente di accogliere la distinzione disciplinata dal citato art. 32, secondo cui la depenalizzazione non si applica ai reati che, nelle ipotesi aggravate, siano puniti con la pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria. da vedere: Sen 22/06/1987 7599 sez 3 Pen

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