Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13740 del 30 dicembre 1992

ECLI:IT:CASS:1992:13740CIV

Massima

Massima ufficiale
La disposizione dell'art. 2377 ultimo comma, cod. civ. secondo cui l'annullamento della deliberazione assembleare non puo` aver luogo se la deliberazione impugnata e` sostituita con altra presa in conformita` della legge o dell'atto costitutivo, benche` dettata con riferimento alle societa` per azioni, ha carattere generale, ed e` percio` applicabile anche alle assemblee dei condominii di edifici. Pertanto, nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare del condominio si verifica la cessazione della materia del contendere, quando risulti che l'assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata. conforme: Sen 19/04/1988 3069 sez 2 Civ

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