Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 7563 del 26 luglio 1990

ECLI:IT:CASS:1990:7563CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di trasmissioni radiotelevisive "via etere" in ambito locale, deve negarsi che il privato, utilizzando una determinata banda di frequenza (ancorche` senza autorizzazione, od in attesa di conseguirla), possa adire il giudice ordinario, pure al fine di ottenere provvedimenti cautelari ed urgenti, con la denuncia di indebite interferenze su quella frequenza da parte della RAI, in qualita` di concessionaria del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva, dato che la pubblica amministrazione e` titolare di poteri discrezionali ed autoritativi, circa l'autorizzazione e regolamentazione di dette trasmissioni, e che, quindi, le posizioni del privato hanno natura non di diritti soggettivi, ma di interessi legittimi, tutelabili davanti al giudice amministrativo (principio non innovato dalla nuova disciplina introdotta in materia dal D.L. 6 dicembre 1984 n. 807 convertito in legge 4 febbraio 1985 n. 10 per altro cadudata, dopo la scadenza del 31 dicembre 1985, in mancanza di proroghe successive). da vedere: Sen 08/02/1990 864 sez U Civ Sen 18/11/1988 6246 sez U Civ

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