Cassazione civile Sez. I sentenza n. 499 del 16 gennaio 1992

ECLI:IT:CASS:1992:499CIV

Massima

Massima ufficiale
Il decreto del giudice delegato che autorizzi attivita` per legge demandata alla funzione di amministrazione attiva del curatore fallimentare, cosi` come il successivo decreto del collegio, emesso in sede di reclamo contro il primo, ai sensi dell`art. 26 legge fall., hanno natura ordinatoria, essendo pronunciati nell`esercizio della funzione di direzione e di vigilanza all`interno della procedura amministrativa, e non incidono, se non in modo mediato ed indiretto, sui diritti dei terzi, i quali sono suscettibili di lesione solo per effetto dell`illegittima condotta del curatore nei rapporti con i medesimi terzi. E`, pertanto, inammissibile il ricorso per Cassazione proposto, ai sensi dell`art. 111 Cost., contro il provvedimento del tribunale fallimentare confermativo del decreto con cui il giudice delegato abbia autorizzato il curatore a subentrare in un contratto di vendita con riserva di proprieta` stipulato dal fallito.  da vedere: Sen 16/02/1988 1665 sez 1 Civ Sen 05/06/1991 6369 sez 1 Civ

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