Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10634 del 14 marzo 2002

ECLI:IT:CASS:2002:10634PEN

Massima

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L'applicazione di una misura di prevenzione, quale la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non richiede la prova piena della pericolosità sociale del soggetto, essendo sufficiente la sussistenza di semplici indizi o dati di fondato sospetto, anche in assenza dei requisiti di precisione e gravità richiesti per la prova penale. L'avvenuta assoluzione del soggetto in un precedente procedimento penale non esclude la possibilità di adottare nei suoi confronti la misura di prevenzione, in quanto la pericolosità sociale può essere desunta da altri elementi, quali numerose denunce e arresti, condanne precedenti, intercettazioni telefoniche che dimostrino la partecipazione a un'associazione di stampo mafioso e il coinvolgimento in episodi estorsivi. L'adesione a un'associazione mafiosa implica una scelta di vita e una compromissione dell'individuo, determinando una latente e persistente pericolosità sociale, che può essere esclusa solo in presenza di una comprovata rescissione dei legami con il sodalizio criminale. Pertanto, il giudizio sulla pericolosità attuale del soggetto, ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione, non può essere censurato se adeguatamente motivato sulla base di tali elementi, anche se i fatti risalgono a un periodo precedente. Inoltre, l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza può essere imposto in aggiunta alla misura della sorveglianza speciale, qualora risulti motivata la tendenza del soggetto a spostarsi per delinquere anche in luoghi lontani dalla sua zona di residenza.

Sentenza completa

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto 5.6.00 il Tribunale di ((omissis)) sottoponeva M. P. alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per anni 5, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e versamento di una cauzione.
In data 13.7.01 la Corte di appello di Catanzaro riduceva la durata dell'inflitta misura ad anni 3: avverso quest'ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione il M. negli infradescritti termini.
1 - Nullità del decreto impugnato stante l'identità degli elementi tra il presente procedimento ed altro, pendente presso la Corte Suprema.
La censura è infondata: invero, non essendo ancora intervenuto nessun provvedimento definitivo sui fatti in questione, non sussisteva preclusione alcuna alla pronuncia impugnata; del resto qualora in seguito si verificasse duplicità di giudicato -sia pure nei limiti in cui si può parlare di "giudicato" in tema di misure di prevenzione, ossia …

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