ECLI:IT:CASS:2002:10634PEN
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto 5.6.00 il Tribunale di ((omissis)) sottoponeva M. P. alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per anni 5, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e versamento di una cauzione.
In data 13.7.01 la Corte di appello di Catanzaro riduceva la durata dell'inflitta misura ad anni 3: avverso quest'ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione il M. negli infradescritti termini.
1 - Nullità del decreto impugnato stante l'identità degli elementi tra il presente procedimento ed altro, pendente presso la Corte Suprema.
La censura è infondata: invero, non essendo ancora intervenuto nessun provvedimento definitivo sui fatti in questione, non sussisteva preclusione alcuna alla pronuncia impugnata; del resto qualora in seguito si verificasse duplicità di giudicato -sia pure nei limiti in cui si può parlare di "giudicato" in tema di misure di prevenzione, ossia …
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