Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9823 del 7 luglio 1990

ECLI:IT:CASS:1990:9823PEN

Massima

Massima ufficiale
Presupposto fondamentale dell`attenuante della provocazione e` che l`azione sia commessa in stato d`ira, cioe` in uno stato di eccitazione che pero` non va` confuso con le situazioni psicologiche dell`odio e del rancore, che facciano sorgere il desiderio della vendetta.  Per la configurabilita` della predetta attenuante, inoltre, e` indispensabile che il reato sia commesso nello stato d`ira determinato da fatto altrui che sia oggettivamente ingiusto; fatto ingiusto che puo` essere non solo quello intrinsecamente illegittimo, ma anche quello contrario a norme di civile convivenza.  (nella specie e` stato ritenuto che le violazioni delle regole di omerta` vigenti nel mondo della malavita non potessero giustificare uno stato d`ira giustificativo della concessione dell`attenuante).   da vedere: Sen 17/09/1990 2064 sez 1 Pen Sen 07/04/1989 4906 sez 1 Pen Sen 25/11/1988 11446 sez 1 Pen Sen 06/07/1988 7893 sez 1 Pen Sen 12/04/1988 4516 sez 1 Pen Sen 04/12/1987 12269 sez 3 Pen Sen 12/11/1987 11574 sez 1 Pen

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