Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia sentenza n. 1005 del 2018

ECLI:IT:TARBS:2018:1005SENT

Massima

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La cessione gratuita di aree prevista in una convenzione di lottizzazione non è soggetta a prescrizione, almeno finché l'Amministrazione non decida di liberare il fondo dei privati disponendo la monetizzazione dello standard. L'obbligo di cessione gratuita, pur non avendo carattere periodico, ha una consistenza analoga a quella dell'onere reale, sia in relazione al presupposto (rapporto con la cosa), sia relativamente alla funzione (utilità protratta nel tempo), in quanto soddisfa un interesse collettivo di natura permanente, che consiste nell'integrare le infrastrutture al servizio di una zona urbanistica. Pertanto, la scadenza del termine previsto per l'esecuzione del piano di lottizzazione non fa venir meno l'efficacia delle previsioni dello strumento attuativo, che rimangono efficaci a tempo indeterminato, salvo il potere-dovere dell'Amministrazione di dare un nuovo assetto urbanistico alle parti non realizzate. Inoltre, la clausola che riserva all'Amministrazione la facoltà di accettare le opere di urbanizzazione realizzate soltanto all'esito del collaudo, configura una rinuncia alla prescrizione o un concordato differimento del relativo termine di decorrenza sostanzialmente sine die, in quanto consente all'Ente di determinarsi in merito alla valutazione dell'adempimento convenuto senza la preventiva fissazione di alcun termine di decadenza. Di conseguenza, l'obbligo di cessione gratuita delle aree previsto in una convenzione di lottizzazione non è soggetto a prescrizione, finché l'Amministrazione non decida di liberare il fondo dei privati disponendo la monetizzazione dello standard, e la clausola che riserva all'Ente la facoltà di accettare le opere solo all'esito del collaudo comporta un differimento sostanzialmente indefinito del termine di prescrizione.

Sentenza completa

Pubblicato il 22/10/2018

N. 01005/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01043/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 1043 del 2011, proposto dal Comune di Crema, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ((omissis)), in Brescia, alla via XX Settembre n. 8

contro

- MAR.AL s.a.s. di ((omissis)) e C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Brescia, alla via Tosio n. 11;
- Crema Strade s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in…

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