Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia sentenza n. 1060 del 2022

ECLI:IT:TARBS:2022:1060SENT

Massima

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Il diniego del rilascio del titolo abilitativo alla guida, disposto dall'Ufficio della Motorizzazione Civile sulla base di un motivo ostativo inserito dalla Prefettura nel Sistema Informativo del Dipartimento dei Trasporti, deve essere preceduto da una valutazione discrezionale della rilevanza del precedente penale del richiedente ai fini del possesso dei requisiti morali di cui all'art. 120, comma 1, del Codice della Strada, tenendo conto della condotta di vita successiva all'espiazione della pena. Tale valutazione discrezionale si impone alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 22/2018, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la previsione di cui all'art. 120, comma 2, del Codice della Strada, nella parte in cui stabiliva che, in caso di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 309/1990, il Prefetto "provvede" alla revoca della patente, anziché "può provvedere", sancendo così il carattere meramente discrezionale e non vincolato della valutazione prefettizia. Inoltre, il diniego del rilascio del titolo abilitativo non può essere fondato sull'applicazione retroattiva della nuova disposizione di cui all'art. 120, comma 1, del Codice della Strada, introdotta con l'art. 3, comma 52, lett. a), della legge n. 94/2009, in relazione a fatti accertati in data antecedente all'entrata in vigore di tale modifica normativa, quando il Codice della Strada non stabiliva ancora che una condanna penale in materia di stupefacenti comportasse la revoca automatica della patente di guida o ne impedisse il rilascio. Infine, l'Ufficio della Motorizzazione Civile, prima di adottare il provvedimento di diniego, deve verificare che il divieto di rilascio inserito dalla Prefettura nel Sistema Informativo sia stato correttamente inserito, in quanto tale divieto si pone come presupposto per l'emanazione del provvedimento amministrativo di definizione del procedimento.

Sentenza completa

Pubblicato il 02/11/2022

N. 01060/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00579/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 579 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Brescia, U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

- del provvedimento emesso d…

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