Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8053 del 1 marzo 2021

ECLI:IT:CASS:2021:8053PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nell'esercizio del controllo di legalità sulla sentenza di merito, può rigettare il ricorso per cassazione quando le censure proposte si risolvono in una mera riproposizione di questioni già adeguatamente esaminate e risolte dal giudice di appello, senza evidenziare specifici vizi della motivazione denunciabili in sede di legittimità. In particolare, il ricorso per cassazione è inammissibile quando: 1. Le argomentazioni del ricorrente si limitano a prospettare una diversa valutazione del materiale probatorio, senza individuare vizi logici o errori di diritto nella motivazione della sentenza impugnata. Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella effettuata dai giudici di merito, salvo che non siano ravvisabili vizi logici o errori di diritto nella motivazione. 2. Il ricorrente non specifica quali questioni non abbiano trovato adeguata risposta nella sentenza impugnata, limitandosi a un generico rinvio ai motivi di appello, senza confrontarsi con la struttura motivazionale della decisione e dimostrare l'effettiva pretermissione di argomenti rilevanti. 3. Le censure relative alla valutazione della prova si risolvono in una mera critica all'apprezzamento del materiale probatorio, senza individuare vizi logici o errori di diritto nella motivazione, come previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. 4. Le doglianze sulla concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche e sulla recidiva si fondano su una diversa valutazione di elementi già considerati dal giudice di merito, senza dimostrare l'illogicità o l'erroneità della motivazione. 5. La richiesta di attenuazione della pena è implicitamente disattesa dal giudice di appello, che ha motivato adeguatamente sulla gravità del fatto, senza che il ricorrente dimostri specifici vizi della decisione. In tali ipotesi, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI ((omissis)) - Presidente

Dott. COSTANZO Angelo - Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere

Dott. ROSATI Martino - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/11/2019 della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ((omissis));
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FODARONI ((omissis)), che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l'annullamento d…

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