Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3463 del 30 gennaio 2007

ECLI:IT:CASS:2007:3463PEN

Massima

Massima ufficiale
La sentenza di condanna per il reato di diserzione di cui all'art. 148 c.p.m.p. n. 2 (nell'ipotesi del militare che legittimamente assente non si presenti senza giusto motivo nei cinque giorni successivi a quello prefissato) divenuta irrevocabile non può essere oggetto di revoca ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. in quanto la L. 23 agosto 2004 n. 226 che dispone la sospensione dell'obbligo di prestare il servizio di leva, non ha abrogato l'ipotesi delittuosa sopra indicata, ma ha determinato una semplice successione di leggi lasciando inalterata la menzionata fattispecie criminosa, che continua ad applicarsi a speciali situazione e in determinate ipotesi: ne consegue che, qualora il fatto sia stato commesso prima della modifica legislativa di cui alla citata L. n. 226 del 2004 deve ritenersi applicabile il quarto comma dell'art. 2 cod. pen. e non il secondo comma che disciplina il caso dell'"abolitio criminis".

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