Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10138 del 24 settembre 1994

ECLI:IT:CASS:1994:10138PEN

Massima

Massima ufficiale
Gli elementi costitutivi del reato di truffa militare previsto dall'art. 234 C.P.M.P. sono gli stessi del reato di truffa previsto dall'art. 640 cod. pen., il termine di "amministrazione militare", pur essendo specifico rispetto alla espressione generale riportata dal capoverso dell'art. 40 cod. pen., è comunque ricompreso nel concetto di pubblica amministrazione, ne consegue che anche il reato di truffa militare aggravata, pur non essendo specificamente indicato tra i reati per i quali è stata concessa amnistia con il D.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 è coperto da tale beneficio, trattandosi di reato che può essere sussunto in tutti i suoi elementi costitutivi in quello di truffa aggravata previsto dall'art. 640 cpv. cod. pen.; né tale interpretazione incontra il limite alla interpretazione analogica in materia penale stabilito dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, trattandosi non di interpretazione analogica, ma di interpretazione estensiva "in bonam partem" dettata da esigenze di ragionevolezza mentre invece l'interpretazione restrittiva comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento.

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