Cassazione penale Sez. III sentenza n. 13996 del 3 aprile 2008

ECLI:IT:CASS:2008:13996PEN

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: La sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per le indagini preliminari prima dell'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006 rimane appellabile ai sensi dell'art. 428 c.p.p. vigente all'epoca, e non è soggetta alla disciplina transitoria di inammissibilità dell'appello prevista dall'art. 10, commi 2 e 3, della legge n. 46 del 2006. Di conseguenza, il ricorso per cassazione proposto direttamente avverso tale sentenza di non luogo a procedere, dopo che l'appello del pubblico ministero era stato dichiarato inammissibile in applicazione erronea della citata disciplina transitoria, è inammissibile in quanto tardivo, essendo stato proposto oltre i termini di decadenza previsti dalla legge. La massima giuridica che riassume tale principio di diritto è la seguente: La sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per le indagini preliminari prima dell'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006 rimane appellabile ai sensi dell'art. 428 c.p.p. vigente all'epoca, e non è soggetta alla disciplina transitoria di inammissibilità dell'appello prevista dall'art. 10, commi 2 e 3, della legge n. 46 del 2006. Di conseguenza, il ricorso per cassazione proposto direttamente avverso tale sentenza di non luogo a procedere, dopo che l'appello del pubblico ministero era stato dichiarato inammissibile in applicazione erronea della citata disciplina transitoria, è inammissibile in quanto tardivo, essendo stato proposto oltre i termini di decadenza previsti dalla legge. La pronuncia di inammissibilità dell'appello, resa dalla Corte di Appello sulla base di una lettura erronea dell'art. 10, commi 2 e 3, della legge n. 46 del 2006, era viziata ed avrebbe potuto essere impugnata dal pubblico ministero con ricorso per cassazione; tuttavia, il pubblico ministero ha prestato acquiescenza a tale ordinanza, avanzando direttamente ricorso per cassazione avverso l'iniziale sentenza di non luogo a procedere, esercitando una facoltà prevista in via eccezionale e transitoria dall'art. 10, comma 3, della legge n. 46 del 2006, disposizione che, al pari del comma 2, non trova applicazione in relazione alle decisioni di non luogo a procedere.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPO Ernesto - Presidente

Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. GENTILE Mario - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA;

Avverso la sentenza resa dal Gip del Tribunale di Brescia in data 9/3/05;

nel processo a carico di:

Sa. Sh. Ha., nato a (OMESSO);

Vista la sentenza ed il ricorso;

Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Santi Gazzara;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. IZZO Gioacchino, i…

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