Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4863 del 16 aprile 1987

ECLI:IT:CASS:1987:4863PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 5 legge n. 895 del 1967, per le armi, il criterio oggettivo stabilito dalla legge e` preliminare ad ogni altra indagine, mentre gli altri criteri, di natura soggettiva, possono essere utili a delineare la reale entita` del fatto. (nella specie e` stata negata l'attenuante essendo stata ravvisata sia la pericolosita` dell'esplosivo detenuto dall'imputato (oltre 21 kg. di gelatina) sia la pericolosita` negativa dello stesso che risulti dai numerosi e specifici precedenti penali).

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