ECLI:IT:CASS:2002:15178PEN
E. A. è stato assolto dal Tribunale di Pesaro dal delitto ex art. 594 commi I, II, e IV c.p. in danno di G. B. (costituitosi PC), perché il fatto non costituisce reato.
Ricorre per cassazione il difensore del G. e deduce violazione dell'art. 594 c.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che erroneamente il giudice di merito ha ritenuto insussistente la lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, atteso che il contenuto della lettera che l'imputato indirizzò al G. contiene frasi ingiuriose ed accuse di comportamenti antigiuridici.
Il Tribunale ha poi di nuovo errato quando ha escluso la sussistenza dell'elemento psicologico del reato de quo, sostenendo che il fine perseguito dall'imputato non era "del tutto coincidente con l'offesa". Secondo il primo giudice, I'imputato aveva rivolto critiche certamente severe al G., ma lo aveva fatto anche (in quanto sacerdote) perché intendeva indiri…
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