ECLI:IT:CASS:2002:20120PEN
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il PG presso la Corte d'Appello di Caltanissetta ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale, sulla richiesta delle parti, è stata applicata la pena di mesi 1 di reclusione, sostituita con la corrispondente sanzione pecuniaria, nei confronti di M. V. in ordine al delitto di cui all'art. 483 c.p., così modificata quella originaria, ipotizzata dagli artt. 48 e 479 c.p.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione.
Il ricorso è fondato.
L'imputato è stato tratto a giudizio per falso ideologico in atto pubblico, mediante produzione in errore dell'ufficiale postale, cui riferiva falsamente che il destinatario della notifica dell'atto giudiziario, che quegli si apprestava a compiere, era stato trasferito alla Caserma Carabinieri di Ravenna.
Orbene, è pur vero che l'art. 168 c.p.p. non ha riprodotto la previsione contenuta nel comma secondo del corrispondente art. 176 c.p.p. abr., secondo la quale la relazione di n…
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