Cassazione penale Sez. V sentenza n. 20120 del 23 maggio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:20120PEN

Massima

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Il falso ideologico in atto pubblico, di cui all'art. 483 c.p., ricorre quando l'attestazione non veritiera del privato sia destinata ad essere riportata nell'atto e a costituirne l'oggetto, e non già quando la formazione dell'atto pubblico derivi dal pubblico ufficiale che abbia recepito le notizie e le indicazioni false provenienti dal privato. Ai fini della norma di cui all'art. 483 c.p. assume importanza decisiva la rilevanza dei fatti attestati dal pubblico ufficiale e trasfusi nell'atto da questi redatto con funzione certificatoria, attinenti alla disciplina di un atto ulteriore, diverso dall'attestazione che li rappresenta. Pertanto, la relata di notifica, pur conservando i caratteri sostanziali dell'atto pubblico e costituendo prova dei fatti rappresentati, non integra l'ipotesi di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, in quanto la formazione dell'atto pubblico deriva dal pubblico ufficiale che ha recepito le indicazioni false provenienti dal privato, senza che tali indicazioni siano state destinate ad essere riportate nell'atto e a costituirne l'oggetto.

Sentenza completa

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il PG presso la Corte d'Appello di Caltanissetta ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale, sulla richiesta delle parti, è stata applicata la pena di mesi 1 di reclusione, sostituita con la corrispondente sanzione pecuniaria, nei confronti di M. V. in ordine al delitto di cui all'art. 483 c.p., così modificata quella originaria, ipotizzata dagli artt. 48 e 479 c.p.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione.
Il ricorso è fondato.
L'imputato è stato tratto a giudizio per falso ideologico in atto pubblico, mediante produzione in errore dell'ufficiale postale, cui riferiva falsamente che il destinatario della notifica dell'atto giudiziario, che quegli si apprestava a compiere, era stato trasferito alla Caserma Carabinieri di Ravenna.
Orbene, è pur vero che l'art. 168 c.p.p. non ha riprodotto la previsione contenuta nel comma secondo del corrispondente art. 176 c.p.p. abr., secondo la quale la relazione di n…

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