Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3287 del 20 giugno 1996

ECLI:IT:CASS:1996:3287PEN

Massima

Massima ufficiale
L`obbligo di procedere all`interrogatorio di persona in stato di custodia cautelare entro cinque giorni, previsto dall`art. 294 comma primo cod. proc.  pen., pena la cessazione di efficacia del titolo ai sensi del successivo art. 302, vale solo nella fase delle indagini preliminari e, dunque, non piu` quando il P.M. abbia gia` promosso l`azione penale formulando l`imputazione, ovvero con la richiesta di rinvio a giudizio. E cio`, non solo nel caso in cui la custodia cautelare in carcere sia stata disposta in una fase successiva alla chiusura delle indagini preliminari, ma anche nell`ipotesi in cui il soggetto contro il quale e` stato emesso il provvedimento di custodia in carcere nella fase delle indagini preliminari, venga catturato successivamente alla conclusione di tale fase.    conforme:Sen 26/06/1995 1486 sez 1 Pen

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