Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1446 del 27 maggio 1995

ECLI:IT:CASS:1995:1446PEN

Massima

Massima ufficiale
Il vizio formale derivante dalla mancata applicazione dell'art. 294 cod. proc. pen. - che prevede, pena l'estinzione della misura, l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare ad opera del Giudice entro cinque giorni dall'esecuzione della misura stessa - non può essere dedotto in sede di impugnativa avverso il provvedimento del giudice del riesame, ma solo nei confronti del provvedimento del giudice che ha applicato la misura, l'unico abilitato a procedere al cosiddetto interrogatorio di garanzia.

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