Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 4712 del 3 febbraio 2010

ECLI:IT:CASS:2010:4712PEN

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: L'interesse dell'indagato ad ottenere una pronuncia in sede di impugnazione dell'ordinanza restrittiva della libertà personale permane anche nel caso in cui la misura cautelare sia stata revocata nelle more del procedimento incidentale "de libertate", ma solo se la decisione di annullamento della misura possa costituire presupposto del diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente, il che può verificarsi esclusivamente nelle ipotesi in cui il provvedimento coercitivo sia stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 c.p.p. Corollario di tale principio è che l'interesse all'impugnazione di un provvedimento coercitivo dopo la cessazione della misura cautelare non permane quando l'impugnazione è diretta ad ottenere una decisione sulla sussistenza delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274 c.p.p., o sulla scelta tra le diverse misure possibili ai sensi dell'articolo 275 c.p.p., in quanto si tratta di cause di illegittimità inidonee a fondare il diritto di cui all'articolo 314 c.p.p., stante la tassatività della formulazione della norma citata, che si riferisce esclusivamente alle condizioni di applicabilità delle misure di cui agli articoli 273 e 280 c.p.p. Inoltre, anche quando viene contestata la sussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, è necessaria la verifica dell'attualità e della concretezza dell'interesse all'impugnazione, tenuto conto che l'articolo 568 c.p.p., comma 4, richiede, come condizione di ammissibilità di ogni impugnazione, la sussistenza di un interesse che abbia tali caratteri, sia cioè diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato; interesse che deve persistere sino al momento della decisione. In caso di revoca o di perdita di efficacia, nelle more del giudizio di Cassazione, della misura restrittiva, il carattere dell'attualità e della concretezza dell'interesse ad impugnare può essere riconosciuto a condizione che la parte manifesti, in termini positivi ed univoci, la sua intenzione a servirsi della pronuncia richiesta in vista dell'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente

Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Di. Sa. Eu. ;

avverso l'ordinanza in data 31-8-09 del Tribunale di Napoli, sezione 10 penale;

Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;

Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. ROTUNDO Vincenzo;

Udite le richieste del Pubblico Ministero, Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Uditi gli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), che hanno insistito per l'accog…

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