Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11954 del 18 novembre 1998

ECLI:IT:CASS:1998:11954PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai reati finanziari puniti con la sola multa e depenalizzati dall'art. 2 della legge 28 dicembre 1993 n. 562, che ha modificato l' art. 39 della legge 24 novembre 1981 n. 689 ed ha introdotto una generalizzata depenalizzazione di tutti i reati finanziari, previsti da norme previgenti a quest`ultima e puniti soltanto con la multa o con l'ammenda, non si applica il principio della ultrattivita` delle disposizioni penali finanziarie, di cui all' art. 20 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, poiche` tale principio e` derogato espressamente dall'art. 40 della legge 689 del 1981. conforme:

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