Cassazione penale Sez. I sentenza n. 58 del 31 gennaio 1989

ECLI:IT:CASS:1989:58PEN

Massima

Massima ufficiale
E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso provvedimento restrittivo della libertà personale, emesso nella istruzione o con l'ordinanza di rinvio a giudizio, prima della data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1988 n.. 330 (che all'art.. 23 lo ha previsto in alternativa alla richiesta di riesame), a nulla rilevando che la comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento sia successiva a quella data qualora risulti comunque la piena conoscenza di esso da parte del ricorrente.

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