Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 2468 del 2011

ECLI:IT:TARLAZ:2011:2468SENT

Massima

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L'annullamento di un provvedimento di aggiudicazione definitiva di una gara pubblica da parte dell'amministrazione procedente, in pendenza di un ricorso giurisdizionale avverso tale provvedimento, determina la cessazione della materia del contendere, rendendo il ricorso improcedibile. In tali casi, il giudice amministrativo, pur accertando la sussistenza dei presupposti per la definizione immediata del giudizio, non può pronunciare nel merito le censure dedotte, ma si limita a prendere e dare atto della sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente. Le spese di giudizio, in tale ipotesi, seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico dell'amministrazione, salva la possibilità di compensarle nei confronti della controinteressata, in considerazione della peculiarità della vicenda processuale. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che l'annullamento in autotutela da parte della pubblica amministrazione di un provvedimento di aggiudicazione definitiva di una gara pubblica, pendente un ricorso giurisdizionale avverso tale provvedimento, determina la cessazione della materia del contendere, rendendo il ricorso improcedibile. In tale ipotesi, il giudice amministrativo non può pronunciarsi nel merito delle censure dedotte, ma si limita a prendere e dare atto della sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, salva la possibilità di compensarle nei confronti della controinteressata, in considerazione delle peculiarità della vicenda processuale. La massima si fonda sull'analisi della sentenza, che evidenzia come l'annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione definitiva abbia determinato la cessazione della materia del contendere, rendendo il ricorso improcedibile. Il giudice, pur accertando la sussistenza dei presupposti per la definizione immediata del giudizio, non ha potuto pronunciarsi nel merito delle censure dedotte, ma si è limitato a prendere e dare atto della sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente. La condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, con la possibilità di compensarle nei confronti della controinteressata, rappresenta una soluzione equa e coerente con le peculiarità della vicenda processuale.

Sentenza completa

N. 10513/2010
REG.RIC.

N. 02468/2011 REG.PROV.COLL.

N. 10513/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10513 del 2010, proposto da:
Soc Vancini Scarl ed Rti, ((omissis)), Soc Sc Hitex Srl, rappresentati e difesi dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Roma, via Carducci, 4;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Soc. Ica Sro, rappresentata e difesa dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Roma, c.so ((omissis)) II, 154; ((omissis));

per l'annullamento

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