Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6542 del 29 maggio 1992

ECLI:IT:CASS:1992:6542PEN

Massima

Massima ufficiale
In materia di tutela delle acque dall`inquinamento, il beneficio dell`amnistia e` oggettivamente escluso dall`art. 3, comma 1, lett. e) n. 3 D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, per il reato di scarico senza la prescritta autorizzazione, previsto dall`art. 21, comma 1, L. 10 maggio 1976, n. 319, "salvo che il fatto consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all`art. 15, comma secondo, della stessa legge".  Il citato art. 15 per gli "scarichi gia` in essere", e quindi per gli insediamenti preesistenti, concede un termine di due mesi per ottenere l`autorizzazione e un termine di sei mesi per il rinnovo. Deve, pertanto, ritenersi che il provvedimento di clemenza, nella parte in cui consente l`applicazione dell`amnistia, si riferisce soltanto al periodo di prima operativita` della legge, onde evitare di aggravare la posizione dei vecchi insediamenti.  Scaduti, pero`, i termini di due e sei mesi di cui al suddetto art. 15 per chiedere l`autorizzazione o il rinnovo, lo scarico deve considerarsi "nuovo" e non puo` applicarsi l`amnistia.     da vedere: Sen 25/10/1988 10399 sez 3 Pen

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