Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 7560 del 2006

ECLI:IT:TARNA:2006:7560SENT

Massima

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L'Amministrazione procedente è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, salvo che sussistano particolari ragioni di celerità, debitamente rappresentate nel provvedimento stesso, ovvero che l'interessato sia stato comunque posto in condizione di partecipare al procedimento. Il mancato adempimento di tale obbligo, previsto dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, costituisce un vizio del procedimento che determina l'illegittimità del provvedimento finale, anche quando questo abbia carattere sanzionatorio o afflittivo nei confronti dell'attività commerciale autorizzata e lasciata proseguire nel tempo. La comunicazione di avvio del procedimento è sempre dovuta, a meno che non risultino pacifici ed incontestati gli stessi fatti che ne costituiscano i presupposti e la loro valutazione debba ritenersi necessaria, essendo la partecipazione del destinatario della sanzione quanto mai opportuna per consentire l'apporto collaborativo che potrebbe orientare in senso diverso le determinazioni dell'Amministrazione. L'urgenza che potrebbe giustificare la deroga all'obbligo di comunicazione deve essere qualificata, tale cioè da non consentire detta comunicazione senza che risulti compromesso il soddisfacimento dell'interesse pubblico cui l'atto finale è rivolto, circostanza che deve essere adeguatamente rappresentata nel provvedimento.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. III, composto dai Signori:
Dott. Giovanni de Leo Presidente
Dott. Vincenzo Cernese Consigliere rel.
Dott. Alfredo Storto Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 7731/2003 Reg. Gen., proposto da:
Sembrano Sonia
rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Somma ed, agli effetti del presente giudizio, domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, alla P. zza Municipio, n. 64;
contro
il Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Donatangelo Cancello ed, agli effetti del presente giudizio, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, alla P. zza Municipio, n. 64;
per l'annullamento, previa sospensione:
- dell'ordinanza emessa dal settore IX - Ambiente - Territorio e risorse - Attività prod…

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