Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 3877 del 2019

ECLI:IT:TARNA:2019:3877SENT

Massima

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Il rilascio del titolo abilitativo all'apertura di un esercizio pubblico per lo svolgimento di attività commerciale presuppone non solo la sussistenza, ma anche la permanenza della regolarità urbanistico-edilizia dei locali interessati. Pertanto, l'ordine di cessazione di un'attività in corso, originariamente intrapresa in base ad un titolo idoneo, presuppone necessariamente l'applicazione di una sanzione edilizia, nella misura in cui l'obbligatoria esecuzione della misura repressiva adottata risulti incompatibile con la continuazione dell'attività commerciale ed in generale con l'utilizzo, abitativo o produttivo, delle opere abusive. Ciò nonostante, la chiusura di un esercizio in attività non può essere considerata come una sanzione per la sopravvenuta rilevazione di abusi edilizi, i quali hanno per converso un sistema repressivo specifico che regola, per ciascuna tipologia di illecito, i presupposti, le modalità applicative, i destinatari, gli effetti ed anche, eventualmente, le possibilità di sanatoria. Pertanto, l'inibizione all'utilizzo di locali per attività commerciale può essere legittimamente disposta dall'amministrazione comunale qualora risulti la mancanza del prescritto certificato di agibilità e la presenza di materiali pericolosi per la salute, come l'amianto, anche in pendenza di domande di condono edilizio, in quanto tali circostanze si oppongono alla normale agibilità dei locali, a prescindere dalla possibilità di sanatoria degli abusi edilizi. Le disposizioni che consentono il rilascio di un certificato di agibilità a titolo provvisorio in pendenza di procedimenti di sanatoria edilizia non possono essere invocate per costituire una sorta di "zona franca" e quindi neutralizzare qualsiasi potere d'intervento dell'autorità comunale laddove siano stati costruiti nuovi manufatti che alterino lo stato preesistente dei luoghi e siano presenti rischi connessi all'incolumità ed alla salute.

Sentenza completa

Pubblicato il 15/07/2019

N. 03877/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02176/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2176 del 2015, proposto da:
Navigare 2 S.r.l. e Centro Distribuzioni Ischia S.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Ernesto Procaccini e Luigi Mattera, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Napoli, c.so Vittorio Emanuele n. 670, con il seguente recapito ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 136 c.p.a.: PEC, [email protected];

contro

Comune di Barano d’Ischia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ciriaco Rossetti, con il quale domicilia ex lege, presso la Segreteria…

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