Cassazione penale Sez. III sentenza n. 15479 del 24 aprile 2002

ECLI:IT:CASS:2002:15479PEN

Massima

Generata da Simpliciter
La detenzione in azienda di animali destinati alla vendita o comunque alla distribuzione per il consumo umano, che siano stati trattati con sostanze in modo da variarne la composizione naturale, costituisce reato ai sensi dell'art. 5, lett. a), della legge 30 aprile 1962, n. 283, anche quando tale condotta sia stata precedentemente disciplinata come illecito amministrativo da una norma speciale successivamente abrogata. Ciò in quanto l'art. 5, lett. a), della legge 283/1962 rappresenta la norma generale che continua ad applicarsi, in virtù del principio di specialità, salvo che il legislatore non abbia espressamente disposto l'abrogazione parziale di tale norma generale, il che non si è verificato nella fattispecie. Inoltre, l'art. 9, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 95 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, prescrive che ai fatti puniti dall'art. 5 della legge 283/1962 si applicano in ogni caso le disposizioni penali ivi previste, anche quando tali fatti siano puniti con sanzioni amministrative da disposizioni speciali. Ne consegue che la condotta in esame, pur essendo stata precedentemente disciplinata anche come illecito amministrativo, continua a costituire reato ai sensi dell'art. 5, lett. a), della legge 283/1962, la cui applicabilità è stata espressamente confermata dal legislatore.

Sentenza completa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giudice del tribunale di Ciriè, con sentenza del 23 maggio 2001, dichiarò L. O. colpevole dei reati di cui: a) agli artt. 36 e 38 del d. I.vo 119/1992 per avere, quale titolare di un'azienda agricola, somministrato ad un capo bovino sostanza farmacologicamente attiva non autorizzata e in particolare clembuterolo; b) agli artt. 5, lett. a), e 6 legge 30 aprile 1962, n. 283, perché, avendo fatto detta somministrazione, deteneva per la commercializzazione carni destinate al consumo umano variate nella loro composizione naturale per la presenza della detta sostanza, e lo condannò alla pena di dodici milioni di ammenda. L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo: a) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 5, lett. a), legge 30 aprile 1962, n. 283. Osserva che l'alterazione delle carni destinate all'alimentazione deve avere carattere permanente e ciò non può conseguire al semplice riscontro di sostanza farma…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.