Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 2869 del 2014

ECLI:IT:TARNA:2014:2869SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare la legittimità di un ordine di demolizione di opere edilizie abusive, afferma il seguente principio di diritto: La presentazione di una domanda di condono edilizio non impedisce in modo assoluto l'adozione di provvedimenti repressivi da parte del Comune, ma sospende l'esercizio del potere sanzionatorio solo in relazione alle opere abusive oggetto della richiesta di sanatoria, non anche per interventi ulteriori e diversi da quelli denunciati nell'istanza di condono. Pertanto, il Comune è tenuto a ordinare la demolizione di opere abusive realizzate in assenza di titolo edilizio o in difformità dal permesso di costruire, anche se per il medesimo immobile sia stata presentata una domanda di condono, qualora tali opere risultino estranee all'ambito oggettivo di quest'ultima. La prosecuzione di lavori abusivi su un immobile già oggetto di domanda di condono edilizio integra un'autonoma violazione, che legittima l'adozione di misure ripristinatorie, senza che possa rilevare la natura conservativa o pertinenziale degli interventi eseguiti. Ciò in quanto, in presenza di un manufatto abusivo non ancora sanato, la reiterazione di opere, anche se modeste, non può essere ammessa, in quanto finirebbe per produrre un effetto "premiale" sulla condotta illecita. L'ordine di demolizione di opere abusive, una volta accertata la loro realizzazione in assenza di titolo o in difformità dal permesso di costruire, costituisce un atto dovuto per l'Amministrazione, senza che sia necessario verificare la sanabilità delle stesse o acquisire ulteriori pareri, essendo sufficiente la mera descrizione dell'abuso accertato a fondare la misura sanzionatoria. Infine, la presentazione di un'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 successivamente all'adozione dell'ordine di demolizione non incide sulla legittimità di quest'ultimo, ma rileva solo ai fini dell'esecuzione della misura ripristinatoria, la cui efficacia resta sospesa fino alla definizione della predetta istanza.

Sentenza completa

N. 03925/2006
REG.RIC.

N. 02869/2014 REG.PROV.COLL.

N. 03925/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3925 del 2006, proposto da:
Di Meglio Giovanna, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Iacono e, ai sensi dell’art. 25 del d. lgs. 104/2010, domiciliata d’ufficio, in assenza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, piazza Municipio, 64;

contro

Comune di Ischia, in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rosalba Alassini e, ai sensi dell’art. 25 del d. lgs. 104/2010, domiciliato d’ufficio, in assenza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, pi…

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