Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8014 del 7 agosto 1981

ECLI:IT:CASS:1981:8014PEN

Massima

Massima ufficiale
Il legislatore, oltre a fissare un criterio temporale (il fatto riparatore deve essere compiuto prima del giudizio), esige, per la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen., seconda ipotesi, che l'azione riparatrice sia efficace, che abbia cioè in concreto prodotto l'effetto dell'elisione o dell'attenuazione e che la stessa sia altresì spontanea. Ricorre tale ultimo presupposto allorquando la determinazione si basa su motivi interni e manchi qualsiasi pressione esterna che possa indurre il soggetto a compiere l'azione.

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