Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 289 del 14 gennaio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:289CIV

Massima

Massima ufficiale
La sentenza della corte costituzionale n. 92 del 9 giugno 1981 (che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971 n. 824, nella parte in cui, in violazione del quarto comma dell'art. 81 della costituzione, non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate e i relativi consorzi faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico) non è di ostacolo alla applicazione dei benefici "combattentistici" contemplati dalla legge 24 maggio 1970 n. 336, giacché, pur creando un vuoto legislativo, l'anzidetta dichiarazione d'incostituzionalità - che attiene soltanto ai rapporti fra gli enti rientranti nella cosiddetta finanza pubblica allargata e lo stato, tenuto a provvedere alle necessarie coperture e ai relativi stanziamenti - non pone nel nulla le posizioni di diritto soggettivo attribuite dalla legge n. 336 del 1970 e non esclude che detti enti debbano sopportare gli oneri derivanti dalla applicazione dei benefici citati.

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