Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4147 del 10 gennaio 1996
ECLI:IT:CASS:1996:4147PEN
Massima
Massima ufficiale
L'opposizione all'archiviazione proposta dalla persona offesa è inammissibile non solo quando manchi, nel relativo atto, l'indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e degli elementi di prova, art. 410 comma primo c.p.p., ma anche in quelle ipotesi contemplate dall'art. 591 c.p.p. che sono coerenti col tipo di impugnazione in questione, come nel caso di opposizione proposta da soggetto non legittimato oppure avanzata oltre il termine. Non sussiste invece l'inammissibilità in questione per manifesta infondatezza: invero il particolare contenuto dei dati che devono essere indicati e la loro effettiva presenza nell'opposizione escludono ontologicamente, per incompatibilità, una manifesta infondatezza della medesima. Inoltre è da notare che, quando il legislatore ha utilizzato la manifesta infondatezza come causa di inammissibilità, la ha specificatamente menzionata (come in tema di ricusazione, di atti introduttivi del procedimento in camera di consiglio, di ricorso per cassazione, di richiesta di revisione, di procedimento di esecuzione), mentre non l'ha considerata per la opposizione all'archiviazione. Deve ritenersi consentito il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione tutte le volte che, pur in presenza di opposizione, detta archiviazione venga disposta de plano al di fuori dei casi previsti nel secondo comma dell'art. 410 c.p.p. (inammissibilità dell'opposizione e infondatezza della notizia di reato). A ciò consegue che il vizio o la mancanza di motivazione, non deducibili con ricorso ex art. 606 comma primo lett. e) c.p.p. quando attinenti alla modulazione del contenuto esplicativo del merito della decisione, perché al di fuori dei casi consentiti per ricorrere, sono invece proponibili quando investono l'adozione del rito, la scelta o meno del contraddittorio: invero il Gip deve spiegare perché la sua opzione procedimentale non ha violato il diritto della persona offesa e della difesa, essendo state rispettate le prescrizioni di legge che regolano l'omissione del contraddittorio camerale.
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