Consiglio di Stato sentenza n. 139 del 1991

ECLI:IT:CDS:1991:139SENT

Massima

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Il termine di ultimazione dei lavori per la realizzazione di un'opera edilizia, previsto dalla legge, non è prorogabile oltre i tre anni se non per fatti estranei alla volontà del concessionario. Decorso tale termine senza che i lavori siano stati ultimati e senza che sia stata presentata istanza di nuova concessione per la parte non ultimata, il Comune è tenuto a dichiarare la decadenza della concessione edilizia, in quanto l'opera non risulta agibile. La decadenza della concessione edilizia per mancata ultimazione dei lavori entro il termine di legge è un atto vincolato per l'Amministrazione, non configurando un vizio di eccesso di potere. L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera abusiva e dell'area di sedime, prevista dalla legge in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione nel termine di novanta giorni, è un effetto automatico e non discrezionale, che si realizza di diritto senza necessità di un provvedimento costitutivo, essendo sufficiente l'accertamento dell'inottemperanza e del decorso del termine. Tale previsione normativa non contrasta con i principi costituzionali, in quanto la gratuità dell'acquisizione rappresenta una sanzione per il consapevole inadempimento dell'ordine di demolizione, non configurando un'espropriazione senza indennizzo.

Sentenza completa

Annulla in parte TAR Latina, 6 dicembre 1989 n. 1014
DIRITTO -1. - Nel merito, seguendo l'ordine delle censure proposte in primo grado, va anzitutto respinto il ricorso nella parte in cui è rivolto avverso l'ordinanza sindacale n. 5, in data 24 gennaio 1989 concernente la declaratoria di decadenza della concessione edilizia in data 19 giugno 1980.
Al riguardo l' art. 4, quarto comma della L. 28 gennaio 1977 n. 10, stabilisce - con norma generale applicabile, nei limiti massimi in essa previsti, anche quando, come nella specie, manchino specifiche indicazioni nell'atto concessorio (cfr. Cons. Stato, IV Sez., 3 marzo 1988 n. 127) che "il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario".
Il successivo comma aggiunge che "qualora i lavori non siano ultimati nel ter…

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