ECLI:IT:CDS:1991:139SENT
Annulla in parte TAR Latina, 6 dicembre 1989 n. 1014
DIRITTO -1. - Nel merito, seguendo l'ordine delle censure proposte in primo grado, va anzitutto respinto il ricorso nella parte in cui è rivolto avverso l'ordinanza sindacale n. 5, in data 24 gennaio 1989 concernente la declaratoria di decadenza della concessione edilizia in data 19 giugno 1980.
Al riguardo l' art. 4, quarto comma della L. 28 gennaio 1977 n. 10, stabilisce - con norma generale applicabile, nei limiti massimi in essa previsti, anche quando, come nella specie, manchino specifiche indicazioni nell'atto concessorio (cfr. Cons. Stato, IV Sez., 3 marzo 1988 n. 127) che "il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario".
Il successivo comma aggiunge che "qualora i lavori non siano ultimati nel ter…
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